Direttiva UE 2017 1371 contro i reati in materia di IVA, appalti, dazi doganali e finanziamenti comunitari

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Con la Direttiva UE 2017 1371 ci sarà il probabile ingresso tra i reati presupposti delle frodi in materia di IVA, appalti, dazi doganali e finanziamenti comunitari.

Entro il 6 luglio 2019 l’Italia dovrà dare attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 che prevede interventi di rafforzamento della protezione contro alcuni reati in materia di IVA, appalti, dazi doganali e finanziamenti comunitari anche attraverso la previsione di sanzioni verso le persone fisiche e le persone giuridiche che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

La Direttiva 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale, stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari.

I reati considerati lesivi degli interessi finanziari sono (artt. 3, 4 e 5 Direttiva):

  • frode e malversazione in materia di finanziamenti, contributi o sovvenzioni comunitarie;
  • frode e in materia di appalti comunitari;
  • frode in materia di risorse proprie, anche tradizionali (RPT, come in materia di dazi doganali o ammende alle imprese per violazione delle regole sulla concorrenza o altre norme, ecc.;
  • frode in materia IVA connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione;
  • corruzione attiva e passiva.

Per tali reati, gli Stati membri, dovranno adottare le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e altre sanzioni di natura interdittiva come: l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale (artt. 6 e 9 Direttiva).

La Direttiva prevede espressamente che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati sopra citati, commessi a loro vantaggio sia da qualsiasi soggetto (a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica) che abbia potere di rappresentanza o controllo, sia qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbiano reso possibile la commissione dei reati, da parte di una persona sottoposta all’autorità di tali soggetti (art. 6 Direttiva).

Appare inevitabile quindi il prossimo ampliamento dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, in recepimento dell’art. 6 della Direttiva “Responsabilità delle persone giuridiche”.

Misure di rafforzamento sono richieste anche in materia di sanzioni verso le persone fisiche prevedendo per i reati sopra elencati la sanzione massima della reclusione almeno fino a 4 anni in caso di danno o vantaggio considerevole e/o di presenza di circostanze aggravanti (Art. 7 Direttiva).

Direttiva (UE) 2017/1371

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Guido Leonardi

Guido Leonardi

Guido Leonardi, laureato in Giurisprudenza, è auditor ed esperto riconosciuto nelle tematiche legate al D.Lgs 231/01 ed anche componente di Organismi di Vigilanza. Sempre nell’ambito della gestione dei rischi, ha partecipato a gruppi di lavoro per la redazione di Linee Guida di categoria sull’adozione dei modelli approvate dal Ministero di Giustizia, Consob e Bankitalia. Da oltre 15 anni collabora con Probitas e PK Consulting dove ricopre il ruole di project leader in materia di risk management, costruzione di modelli 231 e sistemi di gestione anticorruzione e antiriciclaggio.

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