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La prima Norma per i Modelli 231

 Grazie alla pluriennale esperienza di Gruppo Strazzeri nel campo dei Sistemi di Gestione Aziendale, Portale 231 ha da sempre considerato il Modello Organizzativo 231 come un qualcosa che non può rimanere avulso dal Sistema di Gestione Aziendale. Per questo motivo lo staff tecnico di Portale 231 è stato il primo a realizzare una Norma per la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa, compatibile al 100% con gli altri sistemi di gestione quali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ed SA 8000 e conforme ai requisiti legislativi, il tutto seguendo i criteri dell'Enterprise Risk Management. Chi volesse  acquistarlo, potrà farlo richiedendolo via email.  E' possibile scaricare gratuitamente l'indice a questo link.
 

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Il Portale del Dlgs 231/01

PORTALE 231 costituisce punto di riferimento a livello nazionale nel campo dei servizi correlati al Dlgs 231/01, ponendosi immediatamente alle spalle delle Big della consulenza internazionale, non temendo confronti per la professionalità dei propri operatori. PORTALE 231, è un'emanazione di Gruppo Strazzeri che rappresenta ad oggi una delle più qualificate soluzioni di consulenza direzionale in ambito Risk Management. (scarica la brochure dei servizi) , e gestisce il presente portale web, completo strumento di informazione nel settore. Compilando il form di registrazione, sarà possibile accedere al 100% delle informazioni contenute nell'Osservatorio 231, attingendo agli ultimi aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali, oltre che ad interpretazioni dei provvedimenti di legge e ad esperienze ed applicazioni pratiche, in tutti i settori imprenditoriali. 

PORTALE 231 si distingue perchè è l'unico che adotta uno Standard per la realizzazione dei Sistemi di Gestione della Responsabilità Amministrativa, di propria creazione, denominato GS 23101:2009, realizzato in perfetto "stile ISO" e completamente ed agevolmente integrabile con i sistemi di gestione aziendale realizzati in conformità ad altre norme quali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ed SA 8000. (SCARICA L'INDICE DELLO STANDARD)

Infine,  PORTALE 231, forte del proprio know-how e della propria organizzazione, presenta il "PROGETTO DI AFFILIAZIONE A PORTALE 231" . Portale 231 consentirà ai propri affiliati, per altro già esperti nel proprio settore (es un avvocato o un commercialista), di poter offrire un ulteriore servizio ai propri clienti (che contrattualizzeranno direttamente), garantendoli con la professionalità del Portale 231 e realizzando in brevissimo tempo utili dell'ordine delle decine/centinaia di migliaia di euro. Per maggiori informazioni, fare riferimento al menù laterale specifico.

 

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In arrivo modifiche al 231?
 A Luglio, è stato presentato una proposta di modifica del D.Lgs. 231/01.
 
 
L´AREL - Agenzia di Ricerche e Legislazione - ha presentato, in data 7 luglio 2010, un “Progetto di modifica del D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti” che, viste anche le reazioni del Guardasigilli, dovrebbe presto essere recepito dal Consiglio dei Ministri in un disegno di legge.
 
Oltre a specificare ulteriori caratteristiche che deve avere il Modello ed a introdurre obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza circa adeguatezza ed efficacia dello stesso Modello, le novità principali sono:
 
  • l'eliminazione dell'inversione dell'onere della prova nell'ipotesi di reato dell'apicale;
  • la definizione di ente di piccole dimensioni;
  • la certificazione, con valenza esimente, del Modello.
 
Vediamo nel dettaglio le proposte...
 
La prima novità riguarda l’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente per cui sarà il pubblico ministero a dover dimostrare la colpa organizzativa, a differenza di quanto previsto dall’attuale formulazione, ai limiti dell’illegittimità costituzionale. Sarà sempre il pubblico ministero, quindi, a dover dimostrare che il reato è stato commesso dagli apicali senza elusione fraudolenta.
 
 
La seconda novità riguarda, finalmente, l'esatta definizione di ente di piccole dimensioni, finora lasciata ad interpretazioni più o meno soggettive.

Sono enti di piccole dimensioni quelli che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei limiti indicati dall’art 2435 bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata):

-        Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro

-        Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro

-        Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

In tali enti le funzioni di Organismo di vigilanza potranno essere svolte o da un soggetto interno adeguatamente indipendente o con altre modalità che andranno individuate dal successivo regolamento.

Insomma viene eliminata la soluzione, oggi ammissibile ma per nulla convincente, dell’organo dirigente che esercita pure funzioni di controllo.
 
 
La terza novità, quella più "scabrosa" e già oggetto di  commenti più o meno convinti (forse meno) riguarda la "Certificazione con valenza esimente" (o, al limite, valevole ai fini della non applicazione delle sanzioni interdittive in sede cautelare) del Modello con modalità che saranno stabilite dal Ministro della Giustizia.
 
Il disegno di legge, infatti, prevede l'inserimento nel D.Lgs. 231/01 di un nuovo articolo, l'art. "7-bis, certificazione del modello preventivo", che recita:

«in caso di regolare certificazione di idoneità del modello preventivo secondo le modalità stabilite nel regolamento previsto al comma 4 ("con regolamento emanato ... , il Ministro della giustizia definisce i criteri generali per la certificazione di idoneità dei modelli, in particolare determinando il loro contenuto e le modalità di rilascio della certificazione, nonché l'efficacia a questa attribuita e la periodicità del rinnovo,..."), è esclusa la responsabilità dell'ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano resa manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede».
 
Fortunatamente, la certificazione del Modello non sarebbe l'unica condizione che si deve verificare affinché possa essere esclusa la responsabilità dell'ente.
 
Dovranno, infatti, essere dimostrate le seguenti due ulteriori condizioni:
 
- che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato;
- non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano resa manifesta la lacuna organizzativa causa del reato.
 
Inoltre, sarà possibile chiedere la "certificazione parziale" di alcune procedure, in attesa che si completi l'opera di redazione ed attuazione del Modello "in toto".
 
Ovviamente, l'Ente Certificatore si farà carico di pesanti responsabilità, infatti:
 
- La falsa attestazione di idoneità del modello da parte del certificatore è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
- La falsa attestazione sui presupposti di idoneità del modello anche a titolo di colpa grave, è punita con la sospensione fino a 2 anni o con l’interdizione dell’attività di certificazione.
 
Si fa notare, comunque e pur nei limiti del paragone, che il legislatore ha già cominciato a stabilire procedure di legge per cui l'ente può sottoporre preventivamente a giudizio esterno il proprio modello, almeno per quanto riguarda i reati di cui al 25 septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]
 
L'art. 51 (Organismi paritetici) del Dlgs 81/08, così come modificato dal Dlgs 106/09, ai commi 3bis e 3ter recita:
 
3-bis.  Gli  organismi  paritetici  svolgono  o  promuovono  attività  di  formazione,  anche  attraverso  l’impiego  dei  fondi interprofessionali  di  cui  all’articolo  118  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dei fondi  di  cui  all’articolo  12  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  nonché,  su  richiesta  delle  imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di  cui  all’articolo  30,  della  quale  gli  organi  di  vigilanza  possono  tener  conto  ai  fini  della  programmazione  delle proprie attività; 
 
3-ter.  Ai  fini  di  cui  al  comma  3-bis,  gli  organismi  paritetici  istituiscono  specifiche  commissioni  paritetiche, tecnicamente competenti. 
 
Insomma, il complicato mondo del 231 cerca di darsi delle regole per una migliore attuazione.
 
Di certo, sarà fondamentale l'eventuale ruolo degli enti certificatori che non potranno fare paragoni con l'attività, quasi sempre priva di grosse responsabilità, di certificazione ISO 9001.
 
Anzi, questa attività  sarà più paragonabile a quella, con piena valenza legale, delle società di revisione...
 
Le domande che ci si pone sono:
 
- gli enti riusciranno ad adattarsi a questo aspetto?
- le attività di certificazione "sviliranno" i contenuti dei Modelli 231?
 
 
 
 
 
 
 
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