A Luglio, è stato presentato una proposta di modifica del D.Lgs. 231/01. L´AREL - Agenzia di Ricerche e Legislazione - ha presentato, in data 7 luglio 2010, un “Progetto di modifica del D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti” che, viste anche le reazioni del Guardasigilli, dovrebbe presto essere recepito dal Consiglio dei Ministri in un disegno di legge. Oltre a specificare ulteriori caratteristiche che deve avere il Modello ed a introdurre obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza circa adeguatezza ed efficacia dello stesso Modello, le novità principali sono: - l'eliminazione dell'inversione dell'onere della prova nell'ipotesi di reato dell'apicale;
- la definizione di ente di piccole dimensioni;
- la certificazione, con valenza esimente, del Modello.
Vediamo nel dettaglio le proposte...
La prima novità riguarda l’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente per cui sarà il pubblico ministero a dover dimostrare la colpa organizzativa, a differenza di quanto previsto dall’attuale formulazione, ai limiti dell’illegittimità costituzionale. Sarà sempre il pubblico ministero, quindi, a dover dimostrare che il reato è stato commesso dagli apicali senza elusione fraudolenta. La seconda novità riguarda, finalmente, l'esatta definizione di ente di piccole dimensioni, finora lasciata ad interpretazioni più o meno soggettive.
Sono enti di piccole dimensioni quelli che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei limiti indicati dall’art 2435 bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata):
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
In tali enti le funzioni di Organismo di vigilanza potranno essere svolte o da un soggetto interno adeguatamente indipendente o con altre modalità che andranno individuate dal successivo regolamento.
Insomma viene eliminata la soluzione, oggi ammissibile ma per nulla convincente, dell’organo dirigente che esercita pure funzioni di controllo. La terza novità, quella più "scabrosa" e già oggetto di commenti più o meno convinti (forse meno) riguarda la "Certificazione con valenza esimente" (o, al limite, valevole ai fini della non applicazione delle sanzioni interdittive in sede cautelare) del Modello con modalità che saranno stabilite dal Ministro della Giustizia. Il disegno di legge, infatti, prevede l'inserimento nel D.Lgs. 231/01 di un nuovo articolo, l'art. "7-bis, certificazione del modello preventivo", che recita:
«in caso di regolare certificazione di idoneità del modello preventivo secondo le modalità stabilite nel regolamento previsto al comma 4 ("con regolamento emanato ... , il Ministro della giustizia definisce i criteri generali per la certificazione di idoneità dei modelli, in particolare determinando il loro contenuto e le modalità di rilascio della certificazione, nonché l'efficacia a questa attribuita e la periodicità del rinnovo,..."), è esclusa la responsabilità dell'ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano resa manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede». Fortunatamente, la certificazione del Modello non sarebbe l'unica condizione che si deve verificare affinché possa essere esclusa la responsabilità dell'ente. Dovranno, infatti, essere dimostrate le seguenti due ulteriori condizioni: - che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato; - non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano resa manifesta la lacuna organizzativa causa del reato. Inoltre, sarà possibile chiedere la "certificazione parziale" di alcune procedure, in attesa che si completi l'opera di redazione ed attuazione del Modello "in toto". Ovviamente, l'Ente Certificatore si farà carico di pesanti responsabilità, infatti:
- La falsa attestazione di idoneità del modello da parte del certificatore è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni. - La falsa attestazione sui presupposti di idoneità del modello anche a titolo di colpa grave, è punita con la sospensione fino a 2 anni o con l’interdizione dell’attività di certificazione. Si fa notare, comunque e pur nei limiti del paragone, che il legislatore ha già cominciato a stabilire procedure di legge per cui l'ente può sottoporre preventivamente a giudizio esterno il proprio modello, almeno per quanto riguarda i reati di cui al 25 septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08] L'art. 51 (Organismi paritetici) del Dlgs 81/08, così come modificato dal Dlgs 106/09, ai commi 3bis e 3ter recita: 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. Insomma, il complicato mondo del 231 cerca di darsi delle regole per una migliore attuazione. Di certo, sarà fondamentale l'eventuale ruolo degli enti certificatori che non potranno fare paragoni con l'attività, quasi sempre priva di grosse responsabilità, di certificazione ISO 9001. Anzi, questa attività sarà più paragonabile a quella, con piena valenza legale, delle società di revisione... Le domande che ci si pone sono: - gli enti riusciranno ad adattarsi a questo aspetto? - le attività di certificazione "sviliranno" i contenuti dei Modelli 231? |