IV Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi requisiti in vigore

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
IV Direttiva Antiriciclaggio: ecco i nuovi requisiti in vigore dal 4 luglio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale previsti dalla direttiva UE 2015/849.

La IV direttiva antiriciclaggio con i nuovi requisiti in vigore dal 4 luglio, arriva sul “filo di lana”, pena le pesanti sanzioni da parte della UE: avrebbe dovuto essere recepita nel nostro ordinamento giuridico entro il 27 giugno. Il 19 giugno scorso è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Suppl. ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 140) il D.Lgs 90/2017, “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849  relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”. La norma, che modifica il previgente d.lgs 231 07, entrerà in vigore a partire dal 4 luglio, anche se tutti i regolamenti attuativi in materia (ad esempio il Regolamento IVASS n.41/2014 in materia di adeguata verifica della clientela in ambito assicurativo) rimarranno momentaneamente in vigore. Tali regolamenti, manterranno infatti la propria validità fino al 31 marzo 2018.

L’adeguamento alla IV direttiva antiriciclaggio non comporta quella “Rivoluzione Copernicana” presagita da molti: le modifiche sostanziali, infatti, non sono moltissime, mentre la temuta introduzione della “tardiva segnalazione di operazione sospetta” decorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta è stata, fortunatamente, depennata dal testo definitivo del Decreto, su richiesta della stessa Banca d’Italia, nella persona del Presidente della UIF, dott. Claudio Clemente. Nondimeno, le modifiche introdotte sono interessanti, vediamole in breve:

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Due le novità importanti: cade di il vincolo di nazionalità per i soggetti identificati come PEP – le persone politicamente esposte– e si amplia l’elenco delle cariche che identificano queste tipologie di soggetti. Secondo la normativa vigente, un PEP è una persona residente “in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari”. Questo requisito viene depennato con l’entrata in vigore del nuovo impianto normativo e anche i cittadini residenti in Italia potranno essere PEP. Le cariche che concorrono a rendere un cittadino “PEP” si arricchiscono, inoltre, delle seguenti casistiche:

  • gli assessori regionali;
  • i Sindaci di città metropolitane;
  • i Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti;
  • i parlamentari europei;
  • gli esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti;
  • i direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

Perciò, per intenderci, a partire dal 4 luglio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, diventa un PEP e tutti i rapporti continuativi (conti correnti, polizze vita, ecc..) così come le operazioni pari o superiori a 15.000 che lo riguardano dovranno subire un’attività di adeguata verifica rafforzata.

ILLECITI DI NATURA FISCALE

È una modifica che ha scarso impatto per gli intermediari, ma è significativa per i soggetti rispetto ai quali viene svolta l’attività di adeguata verifica ed eventualmente di segnalazione dell’operazione sospetta. Con l’introduzione del “delitto tributario” fra i reati presupposto di riciclaggio, le informazioni raccolte dall’intermediario, infatti, potranno essere utilizzate anche dalla Guardia di Finanza per finalità di accertamento fiscale. In caso di controlli, potranno così essere disposti accertamenti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate nei soggetti la cui posizione appare non chiara o sospetta.

TITOLARI EFFETTIVI

È da sempre uno dei temi più discussi e, generalmente, meno compresi in materia di antiriciclaggio; purtroppo a poco sono valsi, sinora, i goffi tentativi da parte della Banca d’Italia o dell’IVASS di chiarirne la definizione. Con il decreto 90/2017 la definizione di Titolare Effettivo cambia ancora, il nuovo testo recita: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. La modifica più interessante, però, non è questa, quanto l’istituzione, già prevista da tempo, di un “Registro Nazionale dei Titolari Effettivi” che gli intermediari potranno consultare per individuare i titolari effettivi stessi. L’alimentazione di tale registro sarà a carico delle imprese stesse, recita infatti il nuovo articolo 21: “Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione  nel  Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro  delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via  esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro  delle  imprese,  ai  fini della  conservazione in apposita  sezione ad accesso riservato”. Non sono ancora chiare le modalità con cui gli intermediari potranno accedere a tale registro, ma tali modalità saranno oggetto di un prossimo specifico decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

Altra spina nel fianco degli intermediari italiani, l’archivio unico informatico, onere che distingue l’Italia dagli altri Stati Membri dell’UE, potrebbe avere le ore contate: il D.Lgs 90/2017, infatti, abroga completamente l’art.37 del d.lgs 231 07 (quello che disciplina, appunto, l’obbligo di dotarsi di un archivio unico informatico). Per quanto detto sopra, però, l’aui resterà in vigore almeno sino al 31 marzo 2018. E poi? Non lo sappiamo ancora con certezza: l’art.34 del nuovo decreto, infatti, dice che “Fermo quanto stabilito dalle disposizioni  di  cui  al  presente decreto  per  le  finalità  di  prevenzione  del  riciclaggio  e  di finanziamento  del  terrorismo,  nel   rispetto   dei   principi   di semplificazione,  economicità  ed  efficienza,   le   Autorità   di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive  funzioni,  possono adottare disposizioni specifiche per la  conservazione  e  l’utilizzo dei dati e delle  informazioni  relativi  ai  clienti,  contenuti  in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti  presso  i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo”. Le Autorità di settore, perciò, potranno decidere, entro tale data, di mantenerne l’obbligo. Di certo l’omessa istituzione, però, non determinerà più l’applicazione di sanzioni amministrative, come invece attualmente previsto dall’art. 57 comma 2.

NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO

La nuova norma introduce un impianto sanzionatorio totalmente nuovo, generalmente più oneroso rispetto a quello previgente, specificamente a carico di chi omette (o esegue in maniera impropria) le attività di adeguata verifica della clientela o di segnalazione delle operazioni sospette. Un’analisi articolata delle nuove sanzioni richiederebbe troppo tempo e sarà oggetto di un ulteriore approfondimento; vale tuttavia la pena osservare che il D.Lgs 90/2017 adotta il principio giuridico del “favor rei”, secondo il quale nessuno può essere sanzionato, sia a livello penale che amministrativo, per un fatto che, alla data di entrata in vigore del decreto, non costituisce più illecito, inoltre, per gli illeciti già accertati ma non ancora passati in giudicato alla data del 4 luglio, sarà applicata la sanzione favorevole fra quella previgente e quella di nuova introduzione.


In tema di antiriciclaggio, Portale 231 e i suoi autori collaborano attivamente con Probitas nell’erogare alta formazione.

Se siete interessati è possibile iscriversi compilando il form a questo link.

Vuoi saperne di più sulla compliance?

Nell’area riservata trovi tanti vantaggi esclusivi
Paolo Cupola

Paolo Cupola

Paolo Cupola, laureato in ingegneria Aeronautica, nonché esperto di giochi e videogiochi e giornalista professionista, è anche consulente in materia di organizzazione e risk management, in particolare su modelli organizzativi, supply chain & contract management, sistemi di gestione, compliance e social accountability. Segue inoltre progetti relativi al D.Lgs 231/01, all’anticorruzione, alla privacy e alla ‘Salute e Sicurezza’. Da circa 15 anni collabora con Probitas e PK Consulting

Mettiti alla prova!
Quanto ne sai
di compliance?

Fai il test per scoprirlo subito

Torna su