Ancora un intervento sul D.Lgs. 231/01: dopo i nuovi delitti contro l’ambiente, in vigore già dal 29 maggio, lo scorso 15 giugno sono entrate in vigore le novità in materia di reati societari.
Questa volta si tratta della modifica all’art. 25-ter, già citata in un nostro precedente articolo, che recepisce le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali, introdotte dall’art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
Le novità sul reato presupposto riguardano:
- Diversa qualificazione del reato: la condotta qualificante il reato è oggi, la consapevole esposizione per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Quindi, falsità con l’intento di conseguire un ingiusto profitto e non più l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
- Aumento della sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote;
- Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità. La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 100 a 200 quote;
- Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate. La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 400 a 600 quote.