È stato introdotto con l’art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l’art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto “Autoriciclaggio”, oltre che una modifica all’art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015).
L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali.
Impatti sugli adempimenti ex Dlgs 231/01
Analizzando le fattispecie di reato contemplate dai Decreti 231/2007 e 231/2001 si arriva alla conclusione che, ai fini dei suddetti decreti, l’introduzione dell’autoriciclaggio non comporterebbe problematiche per molti degli operatori, ad oggi, chiamati ad applicare entrambi i decreti; infatti, risulta già richiesto a tutti gli intermediari di individuare e segnalare le anomalie connesse alle condotte di autoriciclaggio mediante l’applicazione dei presidi di controllo adottati all’interno dei Modelli Organizzativi per contrastare i reati di riciclaggio e reimpiego di capitali.
Infine, anche gli enti non obbligati dal D. Lgs. 231/2007 non rileverebbero particolari difficoltà nell’aggiornamento dei propri Modelli Organizzativi e delle procedure organizzative interne a seguito dell’introduzione dell’autoriciclaggio nel novero dei reati presupposti dal D. Lgs. 231/2001; questo perché le procedure adottate dagli enti per l’abbattimento del rischio di incorrere in “responsabilità amministrativa” per la commissione dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. possono risultare efficaci anche per il contrasto del reato di nuova introduzione.