Legge anticorruzione 2018

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Il Parlamento ha approvato la legge anticorruzione 2018: novità nell’ambito della Pubblica Amministrazione e non solo.

Nel dicembre dello scorso anno il Parlamento ha approvato la legge anticorruzione così rubricata «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».

Il disposto normativo è contenutisticamente piuttosto variegato, benché prevalentemente si occupi del profilo penalmente rilevante riguardante la Pubblica amministrazione. Infatti il maggior numero delle disposizioni attengono a modifiche del codice penale e del codice di procedura penale.

Numerose sono le disposizioni che si segnalano, in particolare quelle rivolte a, da un lato, (a) inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, dall’altro, (b) rendere più efficaci le indagini preliminari, e, dall’altro ancora, (c) limitare l’accesso dei condannati ai benefici carcerari.

  1. a) Per quel che attiene all’aumento delle pene accessorie in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione v’è anzitutto da evidenziare che: l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e la interdizione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione. Peraltro, la incapacità di contrattare con la A. è introdotta come misura interdittiva che si applica all’imputato e non al condannato.

Aumentano inoltre le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., mentre i reati di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis diventano perseguibili d’ufficio.

Nelle modifiche è coinvolto anche il D.Lgs. 231 01 con l’aumento della durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti soggetti a responsabilità amministrativa per reati contro la P.A.

  1. b) Il contrasto alla corruzione passa anche tramite le indagini: in tale ambito materiale il legislatore si è concentrato in particolare sul c.d. agente sotto copertura nonché sul utilizzo delle intercettazioni.
  2. c) Alcune modifiche sono state apportate altresì al ordinamento penitenziario, con la limitazione dell’accesso ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione per i condannati per alcuni reati contro la P.A.

Una parte della legge è stata dedicata alla prescrizione, la cui entrata in vigore è posticipata al 1 gennaio 2020.

In particolare è stata prevista la sospensione della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale.

In tema di decorrenza è stato confermato che il termine della prescrizione decorre: per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza. Per il reato continuato è stato invece previsto che detto termine decorra dal giorno in cui è cessata la continuazione.

La legge in parola si è poi occupata della trasparenza dei partiti, dei movimenti politici e delle relative fondazioni, associazioni e comitati. Tali disposizioni entro un anno confluiranno in un testo unico che avrà il compito di riunire le disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

Molte le novità in merito, tra cui quella secondo cui i partiti e movimenti politici, le liste e candidati sindaci che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovranno annotare in apposito registro entro il mese successivo, per ogni contributo ricevuto, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione; questi dati dovranno essere riportati nei rispettivi rendiconti e pubblicati sul sito internet di ciascuno dei destinatari della disposizione.

Inoltre, partiti, i movimenti politici e le liste che si presentano alle elezioni dovranno pubblicare prima delle elezioni sul proprio sito internet il curriculum vitae e il certificato penale dei rispettivi candidati.

 

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Ambrogio De Siano

Ambrogio De Siano

Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania. Insegna Diritto amministrativo e Diritto processuale amministrativo. È autore di numerose pubblicazioni nel campo del Diritto amministrativo, in particolare in tema di atto amministrativo, di processo amministrativo e di finanza pubblica.

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