OdV e requisiti perché sia monocratico o collegiale

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I requisiti richiesti all’OdV sono indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d’azione, può essere monocratico o collegiale.

L’Odv, deve avere requisiti precisi per garantire efficacia nel suo operato e può essere sia monocratico che collegiale.

Se l’OdV deve poter svolgere efficacemente i compiti attribuiti dal Decreto legislativo 231 del 2001, è evidente che, come anche sottolineato dalla giurisprudenza, deve disporre di reali poteri di “iniziativa, autonomia e controllo” e “non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni dell’ente, potrebbero pregiudicarne la serenità di giudizio al momento dell’effettuazione delle verifiche” (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, 4 – 14 aprile 2003).

La giurisprudenza richiede, inoltre, che l’Organismo di vigilanza sia formato da soggetti forniti della necessaria “professionalità” e che sia in grado di assicurare “continuità d’azione” (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, 20 settembre 2004).

Indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d’azione sono, quindi, in definitiva, i requisiti richiesti all’OdV (cfr., in questo senso, anche ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 26 giugno 2007).

L’Organismo di Vigilanza può essere “monocratico”, ossia costituito da una sola persona, oppure “collegiale”, ossia composto da più soggetti.

In entrambi i casi, Sia se collegiale che monocratico, l’OdV può essere costituito da membri “interni” e/o da membri “esterni” all’ente.

La prassi registra una maggiore diffusione degli OdV a composizione collegiale, anche se negli enti di piccole dimensioni non è infrequente la presenza di un Organismo monocratico; in tal caso, l’incarico viene affidato nella stragrande maggioranza dei casi ad un professionista esterno.

Qualora l’ente opti, invece, per un Organismo collegiale è piuttosto frequente la composizione a tre soggetti, uno o due dei quali professionisti esterni.

Solitamente, il componente esterno è un libero professionista che, tuttavia, non sia già legato da un rapporto lavorativo con l’ente (altrimenti rischierebbero di difetto i requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza).

Da un lato, infatti, si ritiene che la presenza di qualche membro interno all’ente possa rivelarsi utile al fine di mettere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza specifiche competenze tecniche e quella indispensabile conoscenza della realtà aziendale, spesso complessa, che è “conditio sine qua non” per l’efficace azione dell’Organismo medesimo.

Dall’altro, la presenza di componenti esterni, per definizione non coinvolti in nessuna attività operativa nell’azienda ed estranei alla logica e alle eventuali pressioni degli organi societari, è generalmente in grado di garantire in modo soddisfacente l’autonomia richiesta dal Decreto.

Per la scelta della composizione dell’OdV, il requisito di “professionalità” è quello da prendere maggiormente in considerazione quando si è indecisi sulla sua struttura, sia in termini di numero che di membri, perché tale requisito solitamente è quello che incide di più sull’efficacia dell’OdV stesso in termini di Vigilanza e Controllo.

Di fatto tale requisito non è esplicitamente richiamato dal legislatore; in ogni caso, in sede giurisprudenziale è stato chiaramente affermato che un modello è carente se “… non vi è alcuna indicazione sulla professionalità richiesta ai membri dell’OdV“ (cfr., ancora, ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 26 giugno 2007), intesa (come anche le Linee Guida di Confindustria individuano) quale “bagaglio di strumenti e tecniche che l’organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata …”.

Occorre, quindi, chiedersi quale sia il bagaglio professionale richiesto all’OdV, chiamato ad interpretare sul piano aziendale fenomeni, transazioni, comportamenti regolati (anche) da norme penali; in effetti, gli ambiti disciplinari interessati spaziano dai profili organizzativi e di controllo interno aziendale, a profili giuridici e, infine, a profili tecnici di diversa natura.

È oramai opinione consolidata, peraltro suffragata anche dalla giurisprudenza (cfr. ancora ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, 20 settembre 2004) che l’OdV debba possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, anche se rilevanti, naturalmente, sono anche le competenze di natura giuridica richieste all’OdV se si considera, come osservato anche nelle Linee Guida di Confindustria, che la disciplina del Decreto è “… in buona sostanza una disciplina penale e che l’attività dell’OdV ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati”.

Naturalmente, se è vero che tale insieme di caratteristiche raramente è presente in unico soggetto, è vero anche che le aziende non hanno risorse e budget infiniti da impiegare per la composizione del proprio OdV.

In conclusione quello che dovrebbe fare l’azienda, per selezionare la “professionalità” più idonea al suo OdV, è operare una sorta di abbinamento tra i rischi evidenziati e elencati nel proprio Modello di Organizzazione e Gestione e le varie professionalità dei potenziali candidati, in modo da garantirsi la “Professionalità” nelle aree più esposte.


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Fabio Tartaglia

Fabio Tartaglia

Fabio Tartaglia, laureato in Economia Aziendale e Dottore Commercialista, è partner di PK Consulting, società di consulenza manageriale specializzata in gestione della compliance, e di Probitas Srl, Academy per formazione qualificante in tema di 231, risk e compliance. Auditor Certificato ed Esperto di Sistemi di Gestione, si occupa di anticorruzione ed è componente di Organismi di Vigilanza, nonché formatore e docente presso di corsi erogati da Probitas

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