Dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente alla nomina dell’amministratore giudiziario. Corte di cassazione sentenza 12 febbraio 2018 n6742.
La nomina di un amministratore giudiziario deve ritenersi presupposto imprescindibile per l’esercizio della continuità e dello sviluppo dell’attività aziendale in caso di sequestro preventivo, eseguito ai fini della confisca per equivalente dei beni aziendali, che rischierebbe altrimenti di venire paralizzata dal sequestro.
Questo il senso della pronuncia della Cassazione Penale, con la sentenza n. 6742, depositata il 12 febbraio 2018 a seguito del ricorso degli amministratori di due società imputate per i reati presupposto previsti dall’art. 25 undecies (gestione illecita di rifiuti pericolosi e traffico illecito di rifiuti) verso il provvedimento del Gip del Tribunale dell’Aquila che emetteva decreto di sequestro preventivo, ex artt. 321 c.p.p. e 19 D.Lgs. n. 231/2001, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilità delle due società, per un importo pari al profitto degli illeciti amministrativi di cui all’art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001 e la decisione del Tribunale che autorizzava l’utilizzo dei soli beni aziendali, rigettando la richiesta di autorizzazione all’utilizzo della liquidità esistente sul conto, anch’esso sottoposto a sequestro.