Responsabilità delle partecipate e dei suoi organi

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Le partecipazioni pubbliche in soggetti giuridici di natura privata rendono il quadro articolato, capiamo i punti critici.

Responsabilità: La complessità del fenomeno giuridico delle partecipazioni pubbliche in soggetti giuridici di natura privata rende molto articolato il profilo della responsabilità tanto delle persone fisiche, quanto di quelle giuridiche.

Il principale paradigma normativo di riferimento in questo caso resta l’art 28 della Costituzione, che prevede una responsabilità diretta e solidale della P A e del suo ‘agente’ nel caso della responsabilità civile, mentre la responsabilità penale ed amministrativa sono di natura personale.

Il decreto n. 175 si limita a disciplinare all’art 12 la responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate.

In particolare, al co. 1 è previsto che «i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house».

Ed invero è devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale, ossia del «danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».

Accanto alla giurisdizione contabile e a quella ordinaria così come disciplinate dall’art. 12 deve aggiungersi quella amministrativa per tutte le ipotesi in cui le società partecipate esercitano potere pubblico, dovendosi applicare in questo caso le disposizioni del D.Lgs. 104/2010.

Ovviamente, va altresì aggiunta la giurisdizione del giudice penale laddove vada perseguita la condotta penalmente rilevante attribuibile sia alle persone fisiche in qualità di organi della società, sia alla stessa persona giuridica nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse e a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano la gestione e il controllo dello stesso, oppure da persone sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti (appena citati) che rivestono posizioni ‘apicali’.


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Ambrogio De Siano

Ambrogio De Siano

Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania. Insegna Diritto amministrativo e Diritto processuale amministrativo. È autore di numerose pubblicazioni nel campo del Diritto amministrativo, in particolare in tema di atto amministrativo, di processo amministrativo e di finanza pubblica.

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