Xenofobia e razzismo nel Dlg. del 2001

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Xenofobia e razzismo fanno il loro ingresso come nuove fattispecie di reato nel riempimento del dlg del 2001.

Continua senza sosta il riempimento del dlg 231 del 2001 con nuove fattispecie di reato ai quali si aggiungono xenofobia e razzismo.

Dopo il traffico di migranti, inserito nell’art 25-duodecies, la legge europea 2017 inserisce nel d.lg. 231 l’art. 25-terdecies (razzismo e xenofobia):

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
  2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
  3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

Il delitto richiamato (a più fattispecie, riferendosi alla propaganda, all’istigazione o all’incitamento) è quello previsto dal comma 3-bis della legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966) contestualmente modificato, che recita:

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Per la compiuta comprensione della disposizione vanno considerati i precedenti tre commi dell’art 3 (che puniscono, appunto, la propaganda, l’istigazione e l’incitamento) e gli artt. 6-8 dello Statuto della Corte penale internazionale (che definiscono i crimini di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra).

Tale ultima novità normativa può riguardare, in primis, le testate editoriali, le imprese radiotelevisive e i gestori di siti web e ripropone all’attenzione il tema, mai sopito, del concorso nell’illecito di colui il quale posta opinioni criminose su piattaforme gestite da altri (concorso che potrebbe ora coinvolgere pure l’ente).

Questo il testo dell’art 3 legge 654/1975.

Questo lo Statuto della Corte penale internazionale.

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Maurizio Arena

Maurizio Arena

Avvocato penalista del foro di Roma con competenze di diritto penale societario e diritto dell’economia con particolare riguardo alla normativa sulla responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione. È presidente di Organismi di Vigilanza, ha partecipato alla redazione o all’aggiornamento di molti Modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001. È storico collaboratore e informatore del nostro team di formazione.

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