Normativa antiriciclaggio e IVASS: entro il 30 giugno l’invio dell’autovalutazione delle compagnie assicurative

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L’autovalutazione del rischio di riciclaggio, introdotta dall’art.28-bis del Regolamento IVASS 44/2019, è uno dei “nuovi” adempimenti a carico delle Imprese Assicurative operanti nel Ramo Vita, che sono chiamate a valutare il proprio grado di esposizione al rischio intrinseco di riciclaggio e le vulnerabilità connesse a detto rischio, attraverso una metodologia strutturata.

Con qualche giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nella Lettera al Mercato del 29 novembre 2022, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato le nuove istruzioni relative alla comunicazione dei dati, riferiti al 2022, ai fini della rilevazione antiriciclaggio e delle informazioni relative ai premi danni raccolti tramite intermediari assicurativi e attività direzionale.

Anche quest’anno la comunicazione dell’autovalutazione dovrà essere fatta pervenire, a IVASS, entro il 30 giugno, la novità però riguarda la modalità con cui trasmettere i dati all’Istituto di Vigilanza: mentre negli anni precedenti, infatti, le imprese dovevano semplicemente inviare il file (in formato excel), debitamente compilato in ogni sua parte, all’Istituto mediante Posta Elettronica Certificata, quest’anno la trasmissione avverrà direttamente tramite il portale web di IVASS (https://infostat-ivass.bancaditalia.it).

Per effetto del Regolamento IVASS 50/2022, però, gli obblighi di comunicazione, seppur parziale, riguardano però anche le Compagnie del Ramo Danni, limitatamente ai rami 10 (R.C. Auto), 13 (R.C. Generale) e 15 (Cauzioni). Per detti soggetti la trasmissione riguarda unicamente la comunicazione dei premi lordi contabilizzati, le quote dei premi e il numero di corrispondenti polizze classificate nei rami sopra citati, con suddivisione delle stesse per ogni singolo intermediario assicurativo.

Ricordiamo infine che, per effetto del Provvedimento IVASS 111/2021, le compagnie assicurative hanno l’obbligo di trasmettere, a ciascun agente e broker assicurativo l’ammontare, distribuito annualmente da ognuno di essi, che ha concorso alla formazione della voce di bilancio “premi lordi contabilizzati”; tale comunicazione dev’essere effettuata tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla trasmissione degli stessi dati all’IVASS (e quindi entro il termine inderogabile del 10 luglio).

Gli Intermediari Assicurativi (agenti e broker), infine, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Compagnie, dovranno procedere alla valutazione dei requisiti dimensionali rilevanti ai fini dell’istituzione della Funzione Antiriciclaggio e di Revisione Interna ed inviare le relative (eventuali) comunicazioni ad IVASS entro il 30 settembre.

Per chiarimenti, approfondimenti o semplici necessità di supporto, non esitate a contattare consulenti esperti in materia: il mancato recepimento degli adempimenti previsti dall’IVASS espone infatti i soggetti obbligati al rischio di onerose sanzioni amministrative.

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Paolo Cupola

Paolo Cupola

Paolo Cupola, laureato in ingegneria Aeronautica, nonché esperto di giochi e videogiochi e giornalista professionista, è anche consulente in materia di organizzazione e risk management, in particolare su modelli organizzativi, supply chain & contract management, sistemi di gestione, compliance e social accountability. Segue inoltre progetti relativi al D.Lgs 231/01, all’anticorruzione, alla privacy e alla ‘Salute e Sicurezza’. Da circa 15 anni collabora con Probitas e PK Consulting

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