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Si riporta di seguito l'Elenco delle Fattispecie di reato presupposto del Dlgs 231/01 al 01/09/2009. E' possibile, inoltre, scaricare gratuitamente la nostra "TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI" , sicuramente il catalogo più aggiornato e completo che si possa trovare, in quanto descrive nel dettaglio le fattispecie di illecito reato/presupposto, indicandone i riferimenti nel Dlgs 231/01, i riferimenti di origine e le sanzioni corrispettive, pecuniarie ed interdittive. Inoltre, essendo in formato Excel (sia 2003 che 2007) potrete liberamente usarla e personalizzarla (l'unica protezione è solo contro le cancellazioni accidentali)... (scarica adesso)
ELENCO DELLE FATISPECIE DI ILLECITI/REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01 (valevole alla data del 01/09/2009)
(Documento emesso solo a scopo dimostrativo - L'autore non assume responsabilità circa l'utilizzo dei contenuti del presente documento)
> Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01). - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.); - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
> Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635 bis )
> Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
> Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01). - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.);
> Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001] [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); - Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.). - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
> Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] - Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.)
> Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
> Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, ovvero da 51.646,00 € a 1.084.559,00 €; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ovvero da 103.292,00 € a 1.549.370,00 €. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno, ovvero ovvero:interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la P.A.; esclusione di finanziamenti; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1 che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (Art. 270-bis c.p.) - Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.) - Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.) - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c .p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 -bis c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)
> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
> Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
> Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]. - Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti illeciti amministrativi: - Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, come modificato dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, art. 187 bis); - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, come modificato dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, art. 187 ter).
> Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]. - Omicidio colposo (art. 589 c.p.); - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati: > Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10). L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
> Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] - Art. 171 l. n. 633/1941 Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ............................................................... a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; ..................................................................... La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. ............................................................................................................
- Art. 171-bis l. n. 633/1941 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
- Art. 171-ter l. n. 633/1941 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
- Art. 171-septies l. n. 633/1941 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
- Art. 171-octies l. n. 633/1941 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).   |