Dalla “Legge 21 gennaio 2010 n.6” alla “Legge 99/2013”

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Il mutamento degli scenari delinquenziali e, soprattutto,  la necessità di adeguarsi alla normativa internazionale e comunitaria nell’ottica di uno spazio comune hanno spinto il legislatore sammarinese verso nuove esigenze di politica criminale, nel senso che appariva e appare improcrastinabile la necessità di sanzionare quei comportamenti illeciti quali le frodi, il riciclaggio, la corruzione e particolari reati lesivi di beni giuridici collettivi che ben possono essere compiuti dalle persone giuridiche.

In questa ottica, con la Legge 21 gennaio 2010, n. 6, fu introdotto nell’ordinamento giuridico il principio della “Responsabilità da misfatto della persona giuridica”: la persona giuridica è responsabile per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione di misfatti consumati, tentati o mancati nel territorio della Repubblica di San Marino, per suo conto o a suo vantaggio, da uno dei suoi organi o da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione (Art. 1).

La responsabilità da misfatto della persona giuridica è una responsabilità amministrativa e si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto”. Dunque, in linea generale, la Legge 6/2010 definiva nel corpus normativo i principi della nuova responsabilità: l’ambito di applicazione, i misfatti che costituiscono presupposto della responsabilità, la disciplina applicabile alle sanzioni derivanti dalla responsabilità da misfatto.

In attuazione della Legge 21 gennaio 2010, n. 6, fu emanato il Decreto Delegato 96/2010 (“Adozione del modello organizzativo di cui all’art. 1, comma 4, della Legge n. 6/2010”) che dettava le modalità di adozione, i principi generali e i criteri del modello organizzativo, nonché le funzioni e le caratteristiche della composizione dell’Organismo di Vigilanza, organo preposto alla verifica di idoneità del modello. L’adozione dei modelli organizzativi non è obbligatoria, ma acquistava rilevanza sia come elemento di esclusione della punibilità sia come criterio di attenuazione delle conseguenze giuridiche ed economiche conseguenti alla responsabilità della persona giuridica.

A distanza di pochi anni viene rivista la disciplina della responsabilità della persona giuridica con la Legge 99/2013 che abroga e supera le norme precedentemente emanate (Legge 21 gennaio 2010 n.6 e Decreto Delegato del 27 maggio 2010 n.96).

La nuova norma appare più severa, sulla base delle indicazioni date dal Moneyval che ha rilevato la scarsa applicazione ed effettività delle precedenti disposizioni sulla responsabilità di impresa.

La nuova disciplina estende, infatti, la responsabilità giuridica della persona giuridica (tutti gli enti, società, associazioni anche non riconosciute e gli enti pubblici che esercitano attività economica) a tutte le ipotesi di reato doloso commesso per loro conto o comunque nel loro interesse, quando queste sono rese possibili da una lacuna organizzativa riferibile all’impresa, dalla carenza di sorveglianza o controllo o quando sia stato commesso su indicazione dei vertici.


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Enrico Barni

Enrico Barni

Enrico Barni, laureato in Scienze Politiche con indirizzo amministrativo, è consulente in materia di organizzazione e risk management, in particolare su modelli organizzativi, supply chain & contract management, sistemi di gestione, compliance e social accountability. Segue progetti di consulenza sul D.Lgs. 231/2001, antiriciclaggio e GDPR, per i quali svolge anche attività di audit, elaborazione piani formativi ed erogazione formazione; è stato componente del Gruppo di lavoro per la redazione delle Linee Guida Anis (Associazione Nazionale Industria San Marino) per la costruzione dei modelli organizzativi ex DD 96/2010.

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