D.Lgs. 231 e riforma della crisi d’impresa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Il disegno di legge AC 3671 delega il Governo alla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Interessante l’art 12 (Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali):

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale

L’articolo 12 vuolte disciplinare i casi in cui la procedura fallimentare si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca), alla luce delle diverse logiche sottese ai provvedimenti di apprensione del bene: quelle penali, di natura pubblicistica; quelle del procedimento concorsuale, volte al soddisfacimento dei creditori.

Poiché l’azione di prevenzione antimafia può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, analoghe problematiche si sono verificate in relazione ai rapporti tra sequestro e confisca antimafia e le stesse misure disposte nel corso di procedimenti penali.

Una specifica disciplina in materia è dettata dall’art. 30 del Codice antimafia (d.lg. 159/2011).

Dalla necessità di contemperare le diverse esigenze si vuole distinguere tra sequestro e confisca disposti in sede di prevenzione antimafia (ai sensi del Codice antimafia) e le stesse misure disposte per responsabilità dell’ente ai sensi del d.lg. 231/2001.

Nel primo caso, per la specificità della criminalità organizzata mafiosa (che giustifica il ricorso ad un giudice specializzato) è data prevalenza alla disciplina antimafia su quella concorsuale; nel secondo (fatte salve eventuali ragioni di preminente tutela di interessi penali) viene data prevalenza alla disciplina sul regime concorsuale.


Continua a seguirci sulla nostra pagina Linkedin, pubblicheremo articoli ogni settimana!

Vuoi saperne di più sulla compliance?

Nell’area riservata trovi tanti vantaggi esclusivi
Maurizio Arena

Maurizio Arena

Avvocato penalista del foro di Roma con competenze di diritto penale societario e diritto dell’economia con particolare riguardo alla normativa sulla responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione. È presidente di Organismi di Vigilanza, ha partecipato alla redazione o all’aggiornamento di molti Modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001. È storico collaboratore e informatore del nostro team di formazione.

Mettiti alla prova!
Quanto ne sai
di compliance?

Fai il test per scoprirlo subito

Torna su