Prossime novità 231 su sicurezza e ambiente

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Atto Senato 2602 presentato il 21 novembre 2016, Testo unico della normativa sull’amianto

(Art. 119).

All’articolo 22 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le sanzioni amministrative per i delitti previsti dall’articolo 25-septies si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di consumazione del reato

Si propone il raddoppio del termine di prescrizione previsto nell’art 22, per gli illeciti dell’ente derivanti da omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro.

Va tuttavia ricordato che la prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell’illecito amministrativo all’ente.

Se l’interruzione avviene mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

***

Atto Senato 2695 presentato il 14 febbraio 2017, Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie di fauna e flora protette

Si propone l’inserimento nel codice penale di un nuovo art. 452-sexies.1. (Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette):

1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga uno o più esemplari di specie di fauna protette, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Se il fatto è commesso su più di tre esemplari, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso su specie vegetali protette, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace altresì chiunque, a qualunque titolo, utilizzi esemplari appartenenti a specie di flora o fauna protette per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all’alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione, nonché chiunque importi, esporti, riesporti, trasporti, venda, offra in vendita, ceda, acquisti, utilizzi o detenga derivati da specie di flora e fauna protette.

I delitti indicati sono puniti anche a titolo di colpa (comma 5).

8. Le pene previste dal comma 1 si applicano altresì a chiunque, mediante il rilascio o la liberazione nell’ambiente di animali ricoverati in strutture di allevamento, bioparchi, centri di ricerca, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, cagioni una compromissione o un deterioramento durevoli della biodiversità.

Il d.d.l. vuole introdurre nel d.lg. 231 un nuovo art. 25-undecies.1. (Traffico illecito di esemplari di flora e fauna):

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall’articolo 452-sexies.1 del codice penale si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma l si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto, per una durata non superiore a tre anni.

La durata massima proposta delle sanzioni interdittive supera il massimo oggi consentito dal d.lg. 231 (2 anni).


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Maurizio Arena

Maurizio Arena

Avvocato penalista del foro di Roma con competenze di diritto penale societario e diritto dell’economia con particolare riguardo alla normativa sulla responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione. È presidente di Organismi di Vigilanza, ha partecipato alla redazione o all’aggiornamento di molti Modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001. È storico collaboratore e informatore del nostro team di formazione.

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