Partecipate e l’applicazione della legge 190 del 2012

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Il d.lgs. 175/2016 non precisa se le società private a partecipazione pubblica siano soggette all’applicazione della legge 190 del 2012. Facciamo chiarezza.

Il d.lgs. 175/2016 non si occupa di precisare se le società private a partecipazione pubblica siano soggette all’applicazione della normativa ex d.lgs. 231/2001 e legge 190 del 2012.

Per il vero, il fatto che dette società ricadessero nell’ambito di applicazione della disciplina ex d.lgs 231 01 e legge 190 del 2012 era stato già affermato dall’ANAC nella determinazione n. 8/2015.

In proposito qualche spunto si può rinvenire nell’art. 6 del decreto, rubricato «Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico», secondo cui «fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea».

La disposizione in parola aggiunge nulla né smentisce la determinazione n. 8/2015 dell’ANAC, nella quale questa ha definito le «linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Ad avviso dell’ANAC, il quadro normativo che emerge dalla legge 190 del 2012 e dai decreti di attuazione, oltre ad essere «particolarmente complesso, non coordinato e fonte di incertezze interpretative», non tiene adeguatamente conto delle obiettive esigenze di differenziazione nell’applicazione della disciplina in relazione ai diversi soggetti, pubblici e privati, cui si rivolge, al punto tale che la stessa Autorità ne ha auspicato una opportuna revisione.

In ragione di ciò, nella determinazione in parola, l’ANAC, ha perentoriamente affermato che, al fine di «prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici», le società controllate «debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs 231 01 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge 190 del 2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001». Tale ultima ipotesi è stata definita da ANAC «residuale»; ciò nondimeno, qualora ricorresse sarà necessario rafforzare ulteriormente i presidi ex L. 190 del 2012.


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Ambrogio De Siano

Ambrogio De Siano

Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania. Insegna Diritto amministrativo e Diritto processuale amministrativo. È autore di numerose pubblicazioni nel campo del Diritto amministrativo, in particolare in tema di atto amministrativo, di processo amministrativo e di finanza pubblica.

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