Quanta della disciplina del dlgs 33 2013 sulla trasparenza nelle partecipate va applicata alle società a partecipazione pubblica?
Al tema di trasparenza il D.Lgs. 175/1016 dedica l’art. 22, il quale prevede che «le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
È noto che il dlgs. 33 2013 disciplina «il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Ed è proprio detto decreto, all’art. 2 bis, che prevede che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, anche alle società a partecipazione pubblica, ad esclusione di quelle quotate.
Definire ‘quanta’ parte della disciplina di cui al dlgs 33 2013 vada applicata alle diverse società a partecipazione pubblica è difficile da dire: la precisazione «in quanto compatibile» postula una indagine caso per caso da condurre anzitutto alla luce dell’articolo 22, D.Lgs. 175, secondo cui – come visto – il massimo livello di trasparenza riguarda l’uso delle risorse pubbliche e i risultati ottenuti.
Quid iuris per quanto riguarda gli altri aspetti della vita societaria?
Al fine di rispondere (almeno parzialmente) a tale interrogativo bisogna ricorrere nuovamente al d.lgs. n. 33 che all’art. 15 bis elenca gli «Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate», prevedendo che dette società «entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura».
La pubblicazione di queste informazioni relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso è condizione di efficacia per il pagamento stesso; e in caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Inoltre, l’articolo 22 individua gli obblighi di pubblicazione delle società controllanti in riferimento ai soggetti controllati, disponendo che ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente, tra l’altro: a) «l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»; b) «i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche».
Degli obblighi di pubblicazione che gravano in capo alle società a partecipazione pubblica si è occupata anche l’ANAC, la quale ha ritenuto che un ruolo importante nel complesso delle misure di cui si richiede l’adozione alle società controllate è rivestito proprio dall’articolato complesso di quelle riguardanti la trasparenza.
L’ANAC, nella determinazione n. 8/2015, ha definito un doppio regime giuridico per quanto attiene la trasparenza, uno per le società a controllo pubblico, l’altro per le società solamente partecipate, per le quali gli obblighi di trasparenza sono limitati all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea.
Tuttavia, è probabile che la determinazione in parola sul punto dovrà essere rivista alla luce del D.Lgs. 175, il quale non ha fatto propria la distinzione (usata dall’ANAC) tra società controllate e meramente partecipate, avendo preferito distinguerle usando quantomeno una diversa terminologia, benché la differenza tra le diverse società resti legata alla intensità della partecipazione pubblica.
In tema di partecipate e applicazione della legge 190, Portale 231 e i suoi autori collaborano attivamente con Probitas nell’erogare alta formazione.
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