Guardia di Finanza: reati tributari nel d.lg. 231/2001

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Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali.

Di notevole interesse la Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, recante il “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”.

Nel Volume I, Capitolo III – Par. 7, pag. 260, si scrive che nel 2009 è stata inserita nel d.lg. 231 la responsabilità dell’ente per reati associativi e che da ciò:

“consegue che, ricorrendone le condizioni, un’entità giuridica potrà essere chiamata a rispondere delle sanzioni prescritte dalla disciplina in rassegna – anche in punto di aggressione cautelare dei beni sociali, come più diffusamente si dirà … – laddove i vertici aziendali (o persone loro sottoposte) pongano in essere, nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, un’associazione per delinquere, anche transnazionale, finalizzata alla commissione di delitti tributari.”

Si tratta di tesi discutibile e, come è noto, molto criticata in dottrina.

Ammettere la responsabilità dell’ente in relazione all’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati non previsti nel d.lg. 231 (quali, appunto, i reati tributari) significa, nella sostanza, aggirare il principio di tassatività dei reati-presupposto.

Inoltre la tesi in discorso determinerebbe la necessità di prevedere e prevenire, nei Modelli organizzativi, numerosi reati-fine dell’associazione, anche se non previsti dal d.lg. 231.

Ad ogni modo, al di là delle opinioni dottrinali, tali profili di criticità sono stati evidenziati – sinteticamente ma in maniera cristallina – da Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2014 n. 3635, la quale, decidendo in sede di ricorso avverso sequestro preventivo ha evidenziato come

l’impostazione ricostruttiva seguita dal provvedimento impugnato sia inficiata da un vizio di fondoladdove si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato (ossia, quelle normativamente descritte negli articoli 434, 437 e 439 c.p. e direttamente richiamate nelle imputazioni …) del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell’illecito dell’ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 2, 5 e 24 ss., a fondarne la stessa imputazione di responsabilità.

Secondo la Corte la rilevanza di quelle fattispecie non può essere indirettamente recuperata, ai fini dell’individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato,

poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all’articolo 416 c.p. – essa, sì, inserita nell’elenco dei reati-presupposto ex cit. Decreto Legislativo, articolo 24 ter, a seguito della modifica apportata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2 – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo

Peraltro, prosegue la S.C., gli organi direttivi dell’ente

verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato Decreto Legislativo, articolo 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione.

Il dibattito resta aperto ma la circolare avrebbe dovuto menzionare – secondo l’impostazione seguita in altre parti del testo – la sentenza in questione anche – eventualmente – per discostarsene in maniera motivata.

Qui il testo della Circolare.

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Maurizio Arena

Maurizio Arena

Avvocato penalista del foro di Roma con competenze di diritto penale societario e diritto dell’economia con particolare riguardo alla normativa sulla responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione. È presidente di Organismi di Vigilanza, ha partecipato alla redazione o all’aggiornamento di molti Modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001. È storico collaboratore e informatore del nostro team di formazione.

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