Frodi IVA nel d.lg. 231

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La DIRETTIVA UE 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), stabilisce norme minime circa la definizione dei reati e delle sanzioni in tema di contrasto alla frode e alle altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

La Direttiva – che deve essere recepita entro il 6 luglio 2019 – sostituirà la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995, allo scopo di rafforzare il livello di protezione previsto da quest’ultima.

Tra i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione la Direttiva considera alcune ipotesi di frode e di malversazione, nonché la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro.

E’ importante segnalare anche l’inclusione delle frodi IVA, qualora esse coinvolgano due o più Stati membri e comportino altresì un danno complessivo di almeno 10 milioni di Euro.

Gli Stati membri dovranno introdurre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche nel cui interesse siano commessi i reati sopra menzionati possano essere ritenute responsabili.

Il recepimento della Direttiva porterà, dunque, all’inserimento di alcune fattispecie penali tributarie nel “catalogo” dei reati previsti nel d.lg. 231.

Tale doveroso ampliamento potrebbe inoltre determinare “se non altro nell’ottica dell’eguaglianza/ragionevolezza, l’opportunità di ricomprendere in blocco il comparto penal-tributario nel sottosistema punitivo delle persone giuridiche” (Basile, Brevi note sulla nuova direttiva PIF – Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale, Diritto penale contemporaneo, 12/2017, 72).

Qui il testo della Direttiva su Frodi IVA.

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