Con la Direttiva UE 2017 1371 ci sarà il probabile ingresso tra i reati presupposti delle frodi in materia di IVA, appalti, dazi doganali e finanziamenti comunitari.
Entro il 6 luglio 2019 l’Italia dovrà dare attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 che prevede interventi di rafforzamento della protezione contro alcuni reati in materia di IVA, appalti, dazi doganali e finanziamenti comunitari anche attraverso la previsione di sanzioni verso le persone fisiche e le persone giuridiche che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
La Direttiva 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale, stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari.
I reati considerati lesivi degli interessi finanziari sono (artt. 3, 4 e 5 Direttiva):
- frode e malversazione in materia di finanziamenti, contributi o sovvenzioni comunitarie;
- frode e in materia di appalti comunitari;
- frode in materia di risorse proprie, anche tradizionali (RPT, come in materia di dazi doganali o ammende alle imprese per violazione delle regole sulla concorrenza o altre norme, ecc.;
- frode in materia IVA connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione;
- corruzione attiva e passiva.
Per tali reati, gli Stati membri, dovranno adottare le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e altre sanzioni di natura interdittiva come: l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale (artt. 6 e 9 Direttiva).
La Direttiva prevede espressamente che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati sopra citati, commessi a loro vantaggio sia da qualsiasi soggetto (a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica) che abbia potere di rappresentanza o controllo, sia qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbiano reso possibile la commissione dei reati, da parte di una persona sottoposta all’autorità di tali soggetti (art. 6 Direttiva).
Appare inevitabile quindi il prossimo ampliamento dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, in recepimento dell’art. 6 della Direttiva “Responsabilità delle persone giuridiche”.
Misure di rafforzamento sono richieste anche in materia di sanzioni verso le persone fisiche prevedendo per i reati sopra elencati la sanzione massima della reclusione almeno fino a 4 anni in caso di danno o vantaggio considerevole e/o di presenza di circostanze aggravanti (Art. 7 Direttiva).