Ai sensi dell’’art. 63 del d.lgs 231 è ammessa la riduzione di cui all’art. 444 c.p.p. – c.d. patteggiamento – con diminuzione dell’importo della sanzione pecuniaria.
Ai sensi dell’’art. 63 del D.Lgs 231 01, salvo il caso in cui il Giudice ritenga debba essere applicata la sanzione interdittiva in via definitiva (ipotesi disciplinate all’art 16), è ammessa la riduzione di cui all’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) – con diminuzione dell’importo della sanzione pecuniaria e della durata di quella interdittiva – laddove “il giudizio nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’articolo 444 c.p.p. nonché”, ovvero in via alternativa, nei casi in cui per l’illecito amministrativo sia “prevista la sola sanzione pecuniaria”.
La recente sentenza n. 14736 del 30.3.2018 ha ben chiarito che i requisiti per aspirare alle dette riduzioni sono posti dalla norma di cui all’art 63 D.Lgs in via alternativa.
Pertanto l’applicazione della sanzione su richiesta va concessa sia quando vi sia stata o comunque possa aversi una sentenza di patteggiamento nei confronti dell’autore del reato presupposto e sia, in alternativa, quando per il reato presupposto sia prevista ai danni della società o ente la sola sanzione pecuniaria.
Non può essere, invece, concessa nelle ipotesi di interdizione definitiva (dall’attività, in caso di profitto di rilevante entità e tre precedenti analoghe condanne dell’ente negli ultimi sette anni; dalla contrattazione con la p.a. e dalla pubblicizzazione di beni e servizi, in caso di tre precedenti analoghe condanne dell’ente negli ultimi sette anni).
La sentenza in commento ha pure chiarito che, ai fini dell’applicazione della riduzione all’ente, deve essere “definibile a norma dell’articolo 444 c.p.p.” il giudizio sui soli reati presupposto, anche laddove l’autore degli stessi possa essere chiamato a rispondere penalmente di altri reati concorrenti ma non rientranti nel perimetro del D. Lgs 231 01.
Ciò conferma che i giudizi contro l’autore materiale e contro l’ente corrono su binari non coincidenti.
Al riguardo giova rammentare che la normativa di cui al D.Lgs 231 01 non esclude affatto che la responsabilità amministrativa dell’ente possa essere accertata – e sanzionata – anche ove non sia individuato l’effettivo autore dei reati presupposti.
D’altro canto, come accaduto nella fattispecie oggetto di esame nella sentenza qui in commento, l’inapplicabilità del patteggiamento all’autore dell’illecito non comporta necessariamente analoga inapplicabilità della riduzione delle sanzioni per l’ente, ove i relativi presupposti sussistano invece per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ad esso ente addebitati.
La riduzione di sanzioni conseguente all’applicabilità del cd. patteggiamento (come detto svincolata dalla effettiva operatività della stessa in favore del reo) può altresì concorrere con le altre ipotesi di riduzione delle sanzioni di cui alla normativa del D.Lgs 231 01, con il risultato di limitare ulteriormente l’aggravio sanzionatorio conseguente all’illecito amministrativo dipendente da reato.
Al riguardo rileva l’art. 12 del DLgs 231 01, rubricato “Casi di riduzione della sanzione pecuniaria”, il quale al comma 2 prevede una significativa riduzione (dalla metà ai due terzi) ove, in concorrenza con la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, sia stato altresì comunque adottato e reso operativo – seppur dopo il verificarsi del fatto reato – un “modello organizzativo” idoneo ed efficace.
L’adozione ed attuazione del “modello organizzativo” diventa quindi un adempimento difensivo necessitato, dopo l’accertamento del reato e prima dell’apertura del dibattimento, per opportunamente giovarsi della riduzione della sanzione pecuniaria (in quanto da sé solo vale una riduzione della sanzione da un terzo alla metà, mentre in concorso con l’eliminazione del danno la riduzione passa dalla metà ai due terzi).
L’impianto normativo, d’altra parte, sembra nel suo insieme orientato a vivamente “consigliare” a ciascun ente l’adozione (meglio se in via preventiva e, comunque, anche successivamente) di un modello organizzativo.
La ratio della normativa in parola è quella di prevenire la commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato, individuando proprio nel modello organizzativo il principale strumento a ciò deputato.
Infatti, all’art 6 del D.Lgs 231 01 è prevista una totale esenzione di responsabilità dell’ente ove prima della commissione di fatti reato sia stato adottato un modello organizzativo, in concomitanza con gli altri requisiti ivi previsti.
Altresì, non va sottovalutato che “l’attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti” figura tra i criteri da considerare ai fini della commisurazione della pena pecuniaria (art. 11) e che le “gravi carenze organizzative” figurano tra le condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive (art. 13), concetti, questi, che sembrano richiamare proprio il modello organizzativo di cui la normativa caldeggia l’adozione.
Ciò induce a valutare l’ effettiva opportunità per ogni ente di dotarsi di un modello organizzativo (idoneo ed efficace) al fine di andare esente da responsabilità amministrativa ovvero al fine diminuire l’entità delle sanzioni irrogabili.