Se l’evoluzione del D.lgs. 231 nel 2019 ha preso le mosse dalla riforma introdotta dalla Legge di conversione del Decreto conosciuto come Spazzacorrotti, la stessa è continuata con un’altra importante novità di soli pochi mesi dopo: il 16 maggio 2019 è stata pubblicata la L. 39/2019 che ha introdotto l’art. 25 quaterdecies nel D.lgs. 231, dunque una nuova categoria di reati presupposto dedicata alla “Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse“.
La L. 39/2019 ha avuto e sta avendo, ancora oggi a distanza di quasi un anno, un impatto senz’altro rilevante: l’esigenza del Legislatore di introdurre una categoria di reati presupposto ad hoc evidenzia il carattere innovativo della fattispecie introdotta.
Le frodi in competizioni sportive e l’esercizio abusivo di gioco esistevano già nel nostro ordinamento giuridico ed erano fattispecie disciplinate dagli artt. 1 e 4 della L. 401/1989. Con la L. 39/2019 si è deciso di andare oltre la responsabilità della persona fisica prevedendo l’imputabilità alla persona giuridica ex D.lgs. 231/2001, con uno schema punitivo a “maglie” piuttosto ampie sia dal punto di vista della pluralità delle condotte incriminati sia da un punto di vista dei soggetti individuati come possibili autori degli illeciti.
La ratio della Riforma 231 è ancora una volta quella di responsabilizzare sempre più le persone giuridiche, nel cui interesse o a vantaggio delle quali vengono commessi tali reati, nell’ottica di rendere quanto più chiara e tangibile la portata dell’impegno che ciascuna di esse può spiegare nella prevenzione del rischio da reato e nella diffusione della cultura d’impresa.