PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA PARTE DELLE PP.AA. IN CASO DI EMERGENZA

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Il D.Lgs. 50/2016 contiene diverse disposizioni disciplinanti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel caso ricorrano situazioni emergenziali.

Ed invero, l’emergenza è oramai tristemente (e talora patologicamente) ricorrente in Italia: la si rinviene nei tanti disastri naturali – terremoti e alluvioni su tutti –; nella gestione dei servizi pubblici (si pensi allo smaltimento dei rifiuti); finanche nella organizzazione dei grandi eventi (sportivi e non).

La costanza con la quale è necessario affidare senza alcun indugio lavori, servizi e forniture ha condotto il legislatore a tipizzare alcune procedure estremamente snelle, le quali andrebbero utilizzate per prevenire o eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti da eventi imprevedibili.

Ad esempio, nel D.Lgs. 50, l’art. 163 – Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile – prevede che «In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità». La esecuzione dei lavori di somma urgenza «può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente».

Peraltro, «in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti [suddetti], per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224». In tal caso, però, l’affidamento «non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea».

Altra disposizione è contenuta nel D.Lgs. 50/2016 si rinviene nell’art. 125 – Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara –, in cui si dispone che gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati».

L’emergenza generata dal Covid-19 non ha fin qui richiesto uno sforzo legislativo in tema di appalti pubblici.

Nel D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, si conta appena una disposizione rivolta ad ulteriormente fluidificare gli affidamenti: si tratta di una emergenza (in parte) provocata dall’emergenza Covid-19, ossia quella riguardante gli istituti penitenziari.

L’art. 86 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 – ha disposto che, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, «fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori».

Viceversa, diversamente da quanto si potesse pensare, alcuna misura ha riguardato la sanità, al netto dell’art. 4, il quale ammette deroghe alla disciplina edilizia al fine di costruire nuove strutture per ospitare i malati.

Nondimeno, merita di essere segnalato l’art. 99 – Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 –, in cui è stato previsto che durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, «l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

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Ambrogio De Siano

Ambrogio De Siano

Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania. Insegna Diritto amministrativo e Diritto processuale amministrativo. È autore di numerose pubblicazioni nel campo del Diritto amministrativo, in particolare in tema di atto amministrativo, di processo amministrativo e di finanza pubblica.

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