L’emergenza Covid-19 ha cambiato il palcoscenico del mondo del lavoro, rendendo indispensabile per i datori l’adozione di una serie di misure di sicurezza più rafforzate rispetto a quelle normalmente previste dal D.Lgs. 81/08.
Tra le indicazioni dei protocolli ministeriali è importante ricordare:
- Istituzione del Comitato previsto dal Protocollo 14/03/2020 con il coinvolgimento del RLS e delle Rappresentanze Sindacali (ove presenti)
- Adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio
- Invio di comunicazioni relative alle disposizioni di sicurezza adottate
- Contingentamento degli accessi e distanziamento sociale
- Rilevazione temperatura corporea
- Intensificazione delle pulizie e sanificazioni dei locali
- Consegna dei DPI (es. mascherine, guanti) e di gel disinfettante
A queste indicazioni va aggiunto l’aggiornamento del DVR con la valutazione del rischio biologico. In merito a tale aspetto sussistono diverse opinioni, per lo più “filosofiche”, sulla effettiva obbligatorietà della sua redazione, soprattutto nei casi in cui non sia un rischio intrinseco dei processi lavorativi. Ciò non toglie la necessità di adottare delle opportune misure sopra elencate e, non dimentichiamolo, l’informazione ai lavoratori in merito ai rischi legati al lavoro agile. Poiché, di fatto, le aziende intraprendono misure preventive e protettive di varia natura, risulta lineare l’associazione delle stesse a un rischio debitamente valutato.
Ciò detto, l’importanza dell’adozione delle misure di sicurezza è strettamente collegata alla necessità per il Datore di Lavoro di implementare e tenere costantemente aggiornato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.Lgs. 231/01.
Ma come si collega la salute e sicurezza con la responsabilità amministrativa delle società e degli enti?
Tra i reati presupposto previsti dal Decreto 231 troviamo, all’art. 25-septies, l’omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Questo articolo è quindi l’anello di congiunzione.
Risulta necessario lavorare in parallelo su entrambi i fronti, perché nel caso in cui non fossero osservate le norme di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, questo potrebbe comportare per il Datore di Lavoro il rischio di incorrere in responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/2001 nel caso si verifichi un contagio in ambito lavorativo. L’aggiornamento del MOG a seguito dell’implementazione delle nuove misure di sicurezza, per contro, permette alla Società di provare che la commissione di un reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia [1] ha ulteriormente confermato lo stretto legame tra salute e sicurezza e 231, rigettando il ricorso di una società e condannandola ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001. La Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva affermato che la causa dell’incidente sul lavoro era stata sia la non consegna di dispositivi di protezione individuali (DPI), sia la non effettuazione di un’adeguata formazione, anche sotto forma di aggiornamento del DVR, in merito agli specifici rischi del processo produttivo. La Cassazione ha sottolineato la sussistenza del requisito dell’interesse e vantaggio (art. 5 D.Lgs. 231/01), rappresentato nel caso in oggetto, da un risparmio sui costi (non acquisto dei DPI necessari, non adeguata formazione, non adeguato aggiornamento del DVR), che ha garantito alla società una maggiore produttività. Inoltre è stata affermata la sussistenza del nesso causale tra la violazione delle norme in materia salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e l’infortunio del dipendente: l’adozione delle misure necessarie avrebbe, infatti, evitato l’infortunio e un’adeguata formazione e conoscenza dei rischi legati al processo produttivo avrebbero aiutato il lavoratore a tenere un comportamento idoneo all’attività che si accingeva a svolgere.
La pronuncia della Corte di Cassazione ci guida nella riflessione sui nuovi rischi in materia salute e sicurezza sul lavoro, emersi in seguito all’emergenza Covid-19. Il contagio nei luoghi di lavoro è stato considerato un vero e proprio infortunio sul lavoro e questo ha esposto il Datore di lavoro ad una possibile responsabilità ex D.Lgs. 231/01.
Seguendo quanto affermato dalla Corte, affinché si delinei una responsabilità amministrativa del Datore di Lavoro, è necessario dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l’avvenuto contagio e la non corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e/o della normativa emergenziale (es. risparmio nell’acquisto dei DPI, non adeguata formazione sui nuovi protocolli adottati, non rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento) e la commissione del reato di omicidio colposo o lesioni colpose (art. 25-septies D.Lgs. 231/01), nell’interesse o a vantaggio della società.
La valutazione in merito all’avvenuto contagio in occasione di lavoro non è un automatismo, ma si basa su un accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, etc.). Pertanto, in assenza di una comprovata violazione da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del medesimo.
Viene inoltre precisato che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità e che non si possono confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail, con i presupposti per la responsabilità penale e civile del Datore di Lavoro (sussistenza del nesso di causalità e imputabilità a titolo di colpa della condotta tenuta dal Datore di lavoro). Pertanto la responsabilità del Datore di Lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso del Covid-19 sono rappresentati dai provvedimenti governativi e regionali, emanati durante il periodo di emergenza.
Quindi, quali misure precauzionali dovrebbe adottare il Datore di Lavoro per evitare di incorrere nel rischio di responsabilità ex D.Lgs. 231/01?
- Adozione delle misure in ambito Salute e Sicurezza sopra citate, al fine di prevenire il rischio di infortunio sul lavoro
- Integrazione dei protocolli/procedure aziendali con le nuove misure di sicurezza adottate
- Implementazione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01 o adozione dello stesso se non ancora presente
- Definizione di flussi informativi specifici all’Organismo di Vigilanza, relativi alle misure precauzionali adottate in materia salute e sicurezza.
Il consiglio per procedere al meglio con l’implementazione di tutte le misure precauzionali citate è sicuramente quello di affidarsi a un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con esperienza e allo stesso tempo farsi supportare da consulenze mirate alla propria realtà aziendale, così da costituire un Modello 231 che possa tutelare al meglio il Datore di Lavoro, prevenendo il ricorrere di una responsabilità amministrativa per violazione delle norme di salute e sicurezza.
[1] Cass. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13575 Anno 2020