Il trattamento dei dati giudiziari dopo il GDPR

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Spesso, all’atto dell’assunzione di un nuovo dipendente, viene acquisita da parte delle aziende una copia del certificato del casellario giudiziale in cui sono annotate le eventuali condanne riportate dal candidato.

 

Con l’introduzione del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati giudiziari deve avvenire soltanto nella ricorrenza di una delle basi giuridiche di cui all’art 6 par. 1 del GDPR e sotto il controllo dell’Autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

 

L’autorizzazione generale al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici n. 7/2016, alla luce della disciplina applicabile ai medesimi dati contenuta nel Regolamento e nel Codice (art. 10 Regolamento; 2-octies del Codice e art. 21 del d.lgs. n. 101/2018), ha cessato di produrre effetti giuridici alla data del 19 settembre 2018.

 

Il Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs 101, prevede ora che solo una norma di legge possa abilitare al trattamentotogliendo al provvedimento del Garante la possibilità di porsi come fonte autonoma di legittimazione; tale Decreto Ministeriale tutt’ora manca…

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Michele Centrone

Michele Centrone

Avvocato del Foro di Roma con ultra ventennale esperienza nel contenzioso giudiziario in ambito del diritto civile, societario, lavoro e famiglia. Formato “Auditor 231, Componente OdV 231 e Specialista 231”. Cultore della materia in ambito Privacy e GDPR. Cura la progettazione, l’implementazione e l’aggiornamento di sistemi di controllo interno in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti, Anticorruzione e Protezione dei dati personali (GDPR). È Professional presso PK Consulting S.r.l. e Probitas S.r.l..

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