Contributi pubblici e rischio 231 per le aziende

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L’emergenza economica da Covid-19 ha mobilitato una serie di contributi pubblici che però comportano anche un possibile rischio 231 per le imprese, soprattutto per quelle che li ottengono indebitamente. La pandemia sta generando drammatiche conseguenze sulla salute delle persone e il sistema sanitario è sottoposto a una tremenda pressione. Parimenti, le conseguenze del Covid-19 sono devastanti anche per il sistema economico e il Decreto Sostegni mira a mitigarne gli effetti negativi.

La crisi della domanda (esterna e interna), il consistente effetto negativo sull’economia reale determinato dall’accumulo di risparmi, la difficoltà di programmazione delle attività, le ingenti esigenze di investimento sul benessere delle persone in azienda nonché le incertezze sul tema dei vaccini, stanno spingendo le imprese a massimizzare il ricorso a contributi pubblici.

Ma con quali rischi per le aziende stesse?

Senza voler entrare in, seppur interessanti, valutazioni in ordine alle forme di sostegno e agli indirizzi di investimento ovvero sulle fonti della raccolta, richiamiamo l’attenzione sul rischio 231 per le imprese che richiedono e/o ottengono dei contributi pubblici, pur non avendone diritto. Astrattamente si potrebbe configurare un’ipotesi di indebita percezione, disciplinata dal dettato dell’art 316 ter del Codice Penale.
Ma, concretamente, quanto sarebbe il rischio 231 per l’impresa qualora percepisse indebitamente un contributo? La risposta giusta sarebbe, a sentire il mio professore di finanza aziendale, “dipende”.
E la risposta concreta, ipotizzando un indebito “profitto” di non rilevante entità?
Una sanzione amministrativa fino a 774.500,00 euro (anche attingendo da utili di esercizi precedenti) e la confisca di quanto percepito. Qualora, leggendo, doveste considerare che, per un’azienda in difficoltà, ciò potrebbe mettere in discussione la sopravvivenza stessa dell’impresa, allora non andate oltre nella lettura. In caso contrario, considerate che la sanzione ulteriore consisterebbe nell’applicazione delle misure interdittive previste per la fattispecie di reato in predicato. Se l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi pubblici o sussidi e la revoca di quelli già concessi ovvero il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, potrebbero non riguardare la totalità delle aziende, quali conseguenze porterebbero il divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi? Senza considerare un ulteriore effetto negativo ancora peggiore, se possibile, dei precedenti: il danno reputazionale!

Da tutto ciò ne consegue che la probabile conseguenza sarebbe la fine dell’impresa. Ma, ancora una volta, il mio professore di finanza aziendale, dimostra che aveva ragione: dipende! L’obiettivo del legislatore non è quello di distruggere il sistema economico bensì di rafforzarlo, di far sì che operi, come ci insegna Einaudi, accettando consapevolmente i rischi nel rispetto del sistema di regole poste a tutela della collettività. 
L’obiettivo è quindi quello di aumentare la corretta applicazione di Modelli 231 che risultino idonei ed efficacemente attuabili ovvero che siano basati su una robusta analisi interdisciplinare dei rischi e che portino alla definizione di un fattivo sistema dei controlli interni che non rallenti i processi aziendali. 
Se l’impresa ha progettato e implementato un modello 231: sostanziale e non solo formale; specifico e non generico come quelli che si trovano preconfezionati; basato sul rischio aziendale e non sull’astratta possibilità di commettere reati; vigilato da un apposito organismo che non si limiti solo a verbalizzare incontri; monitorato attraverso flussi informativi e non solo astratti; aggiornato secondo elementi endogeni ed esogeni e non statico e dimenticato. Se ricorrono queste e altre condizioni, il modello ha valore esimente e non si applicano le sanzioni interdittive e le sanzioni pecuniarie vengono ridotte. 
Le conseguenze negative del danno dipendono quindi dalla volontà degli azionisti e del management di applicare un “buon modello”.

Come è possibile quindi tutelare l’investimento collettivo per evitare che i contributi vengano percepiti indebitamente? Sarebbe corretto richiedere l’obbligo dell’adozione di un modello 231? A nostro parere la risposta è: no.
No, perché l’obbligatorietà comporterebbe il rischio sensibile di vedere aumentare ulteriormente i modelli “finti”, che non hanno alcun valore esimente, e che non rappresentano un investimento per la crescita dell’impresa, bensì una mera componente negativa di reddito: una perdita. 
No, perché l’obbligatorietà comporterebbe un ulteriore esborso per le imprese che oggi devono investire il massimo per la ripartenza e devono gestire i rischi in coerenza con la propria sostenibilità economica e finanziaria.
No, perché l’obbligatorietà non contribuirebbe in maniera fattiva alla crescita di quella cultura della legalità di cui l’intera collettività ha necessità. 
No, perché l’obbligatorietà spingerebbe verso un appiattimento verso il basso della qualità dei modelli e degli investimenti e ciò ridurrebbe ulteriormente la probabilità di vedere proliferare dei buoni sistemi di analisi e governo del rischio nelle aziende.

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Roberto Maggi

Roberto Maggi

Roberto Maggi, partner di PK Consulting, società di consulenza manageriale specializzata in gestione della compliance, e di Probitas Srl, Academy per formazione qualificante in tema di 231, risk e compliance. Esperto in LeanCompliance®, metodologia proprietaria che ha permesso alle aziende che l’hanno applicata di migliorare il livello di conformità alle normative cogenti e volontarie, rendendo i processi più snelli ed efficienti, Roberto ha un’ampia e pluridecennale competenza consulenziale in aziende di diverse dimensioni e molteplici settori merceologici ed è inoltre membro di diversi organismi di vigilanza (OdV) nonché auditor qualificato. Laureato in Economia e Commercio, ha successivamente conseguito l’MBA presso l’Università Bocconi di Miano.

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