Nuove Linee Guida di Confindustria a vent’anni dal d lgs 231 2001

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A vent’anni dall’introduzione nel nostro ordinamento del d lgs 231 2001, Confindustria è tornata a pronunciarsi, con nuove linee guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti («Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»).

L’obiettivo del documento è quello di «offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231».

Non essendo possibile definire «casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative», Confindustria vuole fornire supporto e orientare le imprese nell’implementazione del modello 231. Quest’ultimo deve essere realizzato in conformità a quanto previsto nelle linee guida, affinché sia considerato idoneo astrattamente, mentre la valutazione circa la corretta implementazione e efficace attuazione è rimessa al giudice.

In apertura del documento troviamo un breve riepilogo sui lineamenti della responsabilità amministrativa degli enti, quali: soggetti destinatari, interesse e vantaggio dell’ente, concorso nel reato, confine territoriale di applicazione, sistema sanzionatorio.

Successivamente si entra nel cuore della materia, trattando di diverse tematiche inerenti la corretta implementazione del modello 231.

Le linee guida di Confindustria sui reati presupposto

Le linee guida forniscono un dettagliato riepilogo di tutte le categorie di reati presupposto ex d lgs 231 2001, con l’indicazione delle fattispecie di reato ricomprese nella singola categoria e le relative sanzioni pecuniarie e interdittive previste.

Vengono recepite sia le modifiche introdotte dal D.Lgs. 75/2020 attuativo della Direttiva PIF, sia le nuove categorie di reato introdotte nell’ultimo periodo, quali i Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) e il reato di Contrabbando (art. 25 sexiesdecies), che vengono anche trattate attraverso case study dedicati.

La compliance integrata secondo Confindustria

Nel documento di Confindustria viene evidenziata l’importanza di un’adeguata gestione dei rischi, come base per l’implementazione di un efficace modello 231. Il principale rischio a cui le imprese sono esposte risulta essere il rischio di non conformità normativa, il quale può comportare l’irrogazione di sanzioni, perdite economiche e di immagine e danni reputazionali. Le imprese, al fine di non incorrere in questa tipologia di rischio, sono costrette ad adeguarsi a numerosi obblighi di compliance. Si ritiene pertanto utile il passaggio a una c.d. compliance integrata che permetterebbe alle imprese di razionalizzare le attività (in termini di risorse, sistemi etc.), migliorarne l’efficacia e l’efficienza e facilitare la condivisione delle informazioni.

Rischio fiscale

Con l’introduzione dei reati tributari nelle categorie di reati presupposto ex d lgs 231 2001 si rileva la necessità di coordinare quanto previsto dalla normativa in materia con il sistema dei controlli interni dell’impresa, nell’ottica di una compliance integrata così come sopra citato.

Diverse imprese, al fine di mitigare il rischio fiscale, hanno adottato il c.d. Tax Control Framework (TFC) ex D.Lgs. 128/2015, che prevede un regime di adempimento collaborativo. Questo modello non si ritiene sufficiente per l’esonero dell’impresa dalla responsabilità da reato, ma tutti gli elementi in esso contenuti possono sicuramente essere utili all’aggiornamento del modello 231 in materia di prevenzione del rischio fiscale, nell’ottica di una gestione integrata e sinergica tra i diversi sistemi.

Codice etico e sistema disciplinare

All’interno delle linee guida si ribadisce l’importanza dell’adozione di un codice etico o di comportamento, quale elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. L’impresa, una volta individuate le categorie di reati presupposto a cui risulta esposta, dovrebbe valutare il rischio specifico di commettere quel determinato reato e definire principi etici ad hoc.

Ulteriore elemento fondamentale volto a dimostrare che l’impresa abbia efficacemente attuato il modello 231 è costituito da un solido sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste nel modello.

Whistleblowing

Le linee guida recepiscono la disciplina del whistleblowing (L. 179/2017), la quale ha inserito alcune previsioni all’art. 6 del d lgs 231 2001. Le imprese devono definire le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni, individuando dei canali ad hoc, e allo stesso tempo devono garantire la riservatezza del soggetto segnalante, tutelandolo contro atti discriminatori o ritorsivi.

Le imprese inoltre devono individuare il soggetto destinatario delle segnalazioni, il quale può essere: il responsabile della funzione compliance, un comitato interno, il datore di lavoro, un soggetto esterno o l’Organismo di Vigilanza.

Molto probabilmente la disciplina del whistleblowing subirà a breve delle modifiche a seguito del recepimento della Direttiva 2019/1937, relativa alla «protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione».

Organismo di Vigilanza e responsabilità penale

Dopo averlo indicato tra i possibili destinatari delle segnalazioni, Confindustria ribadisce l’importanza del ruolo dell’Organismo di Vigilanza, descrivendone le caratteristiche e funzioni.

Di rilievo sono le considerazioni in merito al possibile insorgere di una responsabilità penale in capo all’OdV, nel caso in cui vengano commessi illeciti a seguito della mancata vigilanza sull’attuazione e sul funzionamento del Modello 231. Il fondamento di questa responsabilità potrebbe essere quanto previsto dall’art. 40 comma 2 c.p. nel principio «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Responsabilità dell’ente e gruppi di imprese

Le linee guida affrontano anche la tematica relativa alla mancanza di trattazione nel d lgs 231 2001 degli aspetti connessi alla responsabilità dell’ente appartenente a un gruppo di imprese.

Confindustria rileva come non è configurabile una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto, ma quanto una responsabilità nel gruppo, poiché le singole imprese che lo compongono possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell’attività di impresa.

Modello 231 e piccole imprese

Confindustria conclude le linee guida dando delle indicazioni su come le imprese di piccole dimensioni possano adottare tutti gli accorgimenti previsti nel d lgs 231 2001 senza particolari oneri.

Attraverso questa breve disamina sono state riportate le principali novità introdotte nelle recenti linee guida di Confindustria, che ancora una volta ci ricorda quanto sia importante un’adeguata adozione dei Modelli 231 da parte di tutte le categorie di imprese.

Nei prossimi articoli approfondiremo più nel dettaglio alcune delle tematiche citate e come LeanCompliance® aiuti concretamente le aziende a progettare, implementare ed applicare efficacemente modelli idonei.

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Federica Battioli

Federica Battioli

Federica Battioli, laureata in Giurisprudenza, master di II livello in Diritto penale dell’Impresa (MiDPI), è Consultant presso PK Consulting dove si occupa di conformità legislativa. Ha condotto attività in diversi settori merceologici e ricopre l’incarico di segreteria OdV presso numerose aziende e società. È auditor qualificato per i sistemi di gestione.

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