Green Pass: linee guida per le Pubbliche Amministrazioni (DPCM del 12/10/2021)

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Lo scorso 12 ottobre il Presidente Draghi ha firmato il DPCM che detta le linee guida in materia di condotta per le pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale e dei fornitori. L’introduzione di tale obbligo va ad aggiungersi alle precedenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Dunque, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D. L. 127/21 settembre 2021, è stato esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass. Da venerdì 15 ottobre, quindi, non si potrà più accedere presso il luogo di lavoro senza aver esibito il certificato verde ad eccezione di coloro che potranno dimostrare di essere stati esentati dalla vaccinazione.

Coloro che sono sprovvisti di certificazione non potranno accedere alle strutture o dovranno abbandonarle tempestivamente, qualora il controllo non avvenisse al momento dell’accesso alle stesse. La giornata lavorativa sarà considerata come mancato servizio, il quale verrà valutato come un’assenza ingiustificata. Si specifica inoltre che tale obbligo non potrà essere in alcun modo eluso dalla P. A. adibendo i lavoratori sprovvisti di certificato allo smart working.

I controlli sul Green Pass dei lavoratori spettano ad ogni amministrazione pubblica, la quale potrà organizzare gli stessi in autonomia, garantendo il rispetto della normativa sulla privacy. Infatti, sul tema emergono diversi profili di incertezza collegati al rispetto delle regole in materie di protezione dei dati personali. Il DPCM dunque si limita a fornire delle regole generali che lasciano alla discrezionalità della singola amministrazione pubblica, o azienda, di declinarle a secondo delle proprie esigenze.

Saranno i singoli datori di lavoro a definire le modalità operative di verifica che potranno essere effettuate con modalità a tappeto oppure a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale in servizio. Il governo precisa che tali controlli potranno essere effettuati utilizzando anche il criterio della rotazione, in modo che si garantisca un controllo generalizzato su tutto il personale dipendente.

Qualora dovesse emergere che il datore di lavoro non abbia effettuato i predetti controlli, questi incorrerebbe in una sanzione amministrativa compresa tra i 400 e i 1.000 euro. Tale condotta negligente sarà punita tramite un inasprimento della sanzione quantificabile nel doppio dell’importo in caso di reiterazione. Cosa accade se il lavoratore accede al luogo di lavoro sprovvisto di Green Pass? In questo caso, ancora molto dibattuto, il datore di lavoro segnalerà alla Prefettura competente il lavoratore, il quale andrà incontro ad una sanzione amministrativa che oscilla fra i 600 e i 1.500 euro.

Per evitare assembramenti in fasi di ingresso, il DPCM prevede inoltre la possibilità di scaglionare gli orari del proprio personale da parte della Pubblica Amministrazione. L’accertamento dovrà avvenire su base giornaliera, contestualmente all’accesso del dipendente al luogo di lavoro o in un secondo momento, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo è esteso anche a coloro che accedono alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione, sia essa un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato. Gli unici ad essere esclusi dal controllo del certificato sono pertanto gli utenti di questi servizi.

Per quanto attiene alle modalità di controllo attivabili, il DPCM estende a privati e P.A. l’utilizzo delle app SDK, Software Development Kit, che permette di verificare il green pass integrando le funzionalità già previste dall’app VerificaC19; strumento che va ad aggiungersi all’app NoiPA ed al Portale INPS per la verifica automatizzata, semplificando di molto la procedura.

Oltre alle modalità digitali di accertamento sarà sempre possibile adempiere l’obbligo del D.L. 127/21 presentando un certificato cartaceo. Rimane fermo in ogni caso il divieto per la pubblica amministrazione di conservare il QR-code e tutta la documentazione ricevuta.

Cosa succede nel caso in cui il dipendente non presti il proprio servizio presso le sedi di pertinenza dell’amministrazione pubblica? Sul punto il governo precisa che il datore di lavoro debba farsi carico di assicurare il controllo di tutti i propri dipendenti, ma al momento ci sono parecchi nodi da sciogliere sulle modalità di verifica del certificato da remoto.

Come abbiamo potuto osservare le casistiche sono molteplici, pertanto i datori di lavoro dovranno fronteggiare diverse difficoltà organizzative per garantire un’efficace attuazione delle nuove regole, definendo ruoli, responsabilità e modalità operative che è necessario riportare in apposita procedura, che potrà essere chiesta dagli organi di controllo.

Per questo nei prossimi articoli faremo chiarezza in merito alle domande emerse che ancora non hanno una risposta.

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Patrizia Calò

Patrizia Calò

Patrizia Calò, laureata in Economia e Commercio, è partner di PK Consulting. E’ consulente e auditor nell’ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in diverse realtà aziendali ed è formatore qualificato in tematiche legate alla sicurezza (D.Lgs 81/08). È esperto 231 e componente OdV.

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