Spesso, all’atto dell’assunzione di un nuovo dipendente, viene acquisita da parte delle aziende una copia del certificato del casellario giudiziale in cui sono annotate le eventuali condanne riportate dal candidato.
Con l’introduzione del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati giudiziari deve avvenire soltanto nella ricorrenza di una delle basi giuridiche di cui all’art 6 par. 1 del GDPR e sotto il controllo dell’Autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
L’autorizzazione generale al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici n. 7/2016, alla luce della disciplina applicabile ai medesimi dati contenuta nel Regolamento e nel Codice (art. 10 Regolamento; 2-octies del Codice e art. 21 del d.lgs. n. 101/2018), ha cessato di produrre effetti giuridici alla data del 19 settembre 2018.
Il Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs 101, prevede ora che solo una norma di legge possa abilitare al trattamento, togliendo al provvedimento del Garante la possibilità di porsi come fonte autonoma di legittimazione; tale Decreto Ministeriale tutt’ora manca…