Proposta di modifica dell’art 30 TUSL

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Atto Senato 2489 (“Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori”).

L’ art. 17 (“Tenuta della documentazione, modelli di organizzazione e gestione, sistema informativo per la salute e sicurezza sul lavoro”) ripropone il testo dell’art 30 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (d.lg. 81/2008), apportandovi un’importante modifica:

Omissis.

  1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
    a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    c) alle emergenze, al primo soccorso, alla gestione degli appalti, alle riunioni periodiche di sicurezza, alle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle altre attività di natura organizzativa;
    d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
    e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
    f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
    g) all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
    h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia dette procedure adottate.
  2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 3 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
  3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
  4. Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e le malattie professionali, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.”

Nel medesimo comma 6 si aggiunge:

“I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente agli standard nazionali e internazionali di riferimento si presumono coerenti con quanto previsto dal presente articolo e dal decreto legislativo n. 81 del 2008, salva la facoltà da parte del giudice di verificare l’efficace attuazione del modello.”

Si tratta di una riscrittura importante dell’attuale comma 5, ai sensi del quale:

  1. “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.”

In buona sostanza:

  • si elimina l’inutile limitazione temporale dell’attuale comma 5 (“in sede di prima applicazione”);
  • si introduce una presunzione (di certo superabile, ma con onere della prova contraria a carico del Pubblico Ministero) di “coerenza” del Modello (conforme allo standard) con le disposizioni dell’art 17;
  • si precisa (ma è pacifico già con l’attuale testo) che il giudice ha la “facoltà” di verificare l’efficace attuazione del modello.

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Maurizio Arena

Maurizio Arena

Avvocato penalista del foro di Roma con competenze di diritto penale societario e diritto dell’economia con particolare riguardo alla normativa sulla responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione. È presidente di Organismi di Vigilanza, ha partecipato alla redazione o all’aggiornamento di molti Modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001. È storico collaboratore e informatore del nostro team di formazione.

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